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Enbims Sicurezza ( Ente nazionale bilaterale metalmeccanici e servizi ), costituito da Anpit, Cisal e Unsic, sceglie Aifes quale soggetto formatore di riferimento.

Con una propria nota inviata a migliaia di aziende, aderenti al proprio circuito, Enbims Sicurezza ha comunicato di avere stipulato una qualificata convenzione con Aifes, associazione di formatori ed esperti in sicurezza, rappresentativa a livello nazionale.

Aifes opera su tutto il territorio tramite Centri di Alta Formazione in qualità di soggetto formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consentendo ai propri iscritti l’utilizzo di una piattaforma gestionale per l’organizzazione di tutta l’attività formativa.

Aifes, come è noto, è in possesso dei requisiti previsti per la legittimazione dei soggetti formatori, ciò consente ai propri associati e ai partner di operare in piena tranquillità in tutti i settori ATECO, offrendo loro la possibilità di utilizzare diversi organismi paritetici ed enti bilaterali oltre che l’assistenza di importanti associazioni sindacali e datoriali nel rispetto della più ampia neutralità ed imparzialità.

Aifes, anche grazie ad Enbims Sicurezza offre un supporto completo al professionista, consulente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, formatore o azienda di servizi.

Chi opera nel settore disciplinato dal D.Lgs.81/08 conosce molto bene l’importanza che rivestono gli organismi paritetici in materia di formazione.

Infatti, il decreto legislativo 81/08, nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Per tale ragione la norma attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di delicati compiti e funzioni (art. 51), quali quelli di:

  1. supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  2.  svolgere e promuovere attività di formazione;
  3.  asseverare l’adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e gestionali di cui all’ 30 del Decreto stesso e di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
  4. designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il proprio Rls aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale Rlst;
  5.  comunicare all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e gli Rlst correlati.

La condizione posta è che essi abbiano determinante caratteristiche espressamente individuate dalla legge.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con apposita circolare offre indicazioni rilevanti a riguardo e indica quali elementi debbono essere considerati per definire un “organismo paritetico” conforme al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:

  • essere espressione di associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • essere organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda;
  • essere soggetto operante nel settore di riferimento dell’azienda (es. edilizia) e “non in diverso settore”;
  • essere presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
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