Aifes e Ugl Polizia di Stato hanno siglato un importante accordo di collaborazione per la…
Aifes garantisce la qualità della propria attività formativa
È sempre più diffuso il fenomeno degli attestati privi di valore formale, rilasciati da fantasiose associazioni ed organismi paritetici, privi dei requisiti formali previsti dalla norma.
Tale attività, recentemente denunciata anche da Feder Architetti, è svolta con intensità tale da creare un vero e proprio allarme per i datori di lavoro e i propri collaboratori che, in buona fede, vengono attratti da suggestive campagne pubblicitarie attraverso siti web, per poi ritrovarsi con attestati privi di qualsiasi legittimità ma obbligati a subire gravi conseguenze economiche ed amministrative in sede di accertamento ispettivo.
Nonostante la chiarezza normativa, la Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, con Circolare n. 20/2011 del 29/07/2011 è tornata sul tema fornendo chiarimenti relativi alla attività dì formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con i medesimi, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il d.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all’articolo 51 del provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla legge.
I criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il d.lgs. n. 81/2008 riserva agli enti e organismi bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” nell’ambito dei sistema contrattuale di riferimento.
Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di un’attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come “paritetico” a svolgere le funzioni che il d.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato.
Tale conclusione s’impone, innanzitutto – in attesa dell’ormai imminente perfezionamento degli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 – ove si tratti di individuare i soggetti ai quali il datore di lavoro che intenda svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve chiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 37, comma 12, d.lgs. n. 81/2008).
Dunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi – che devono essere entrambi presenti – individuati ex legge (articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008), vale a dire che l’organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
Analoghe conclusioni s’impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività d’informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali richiamate all’articolo 10 del d.lgs. n. 81/2008.
Si tratta indubbiamente di concetti molto chiari che pure fanno fatica a essere diffusi e assorbiti da consulenti, RSPP e datori di lavoro, proprio a causa della diffusa contro informazione messa in atto dai soggetti di cui in premessa. Trattandosi di materia delicata, con grande ricaduta sulla pelle dei lavoratori e dei propri datori di lavoro, riteniamo valga la pena insistere.
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