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Lo sportello di garanzia è il punto di riferimento per le garanzie a tutela del cittadino consumatore,
in osservanza dell’Art. 2 - Legge 14 gennaio 2013 – n.4
A.I.F.E.S. Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro

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Indirizzo E-mail: info@aifesformazione.it

Numero Verde: 800.14.66.68

Documentazione per la Trasparenza

La seguente documentazione valorizza le competenze degli associati e garantisce il rispetto della deontologia professionale previsti dall’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Codice del Consumo

Il codice del consumo entra in vigore il 23 ottobre 2005 con Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, rivedendo completamente la normativa a tutela del consumatore.

Il Codice del Consumo è composto da 146 articoli, diventati poi 170 dal 2007.

Codice della Privacy

Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Sull’applicazione della normativa vigila l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina

Ai fini dell’efficacia del meccanismo di controllo del rispetto del Codice Etico da parte degli associati A.I.F.E.S., viene predisposto in seno al Consiglio Direttivo, un Organismo di Vigilanza, denominata “Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina”, costituita da tre soci nominati dal Consiglio Direttivo, che scelgono al loro interno un presidente.

La Commissione vigila sul rispetto del codice deontologico nonché delle delibere degli organi sociali dell’Associazione da parte dei soci e su eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

La Commissione interviene in caso di controversie ed è l’organo incaricato del controllo del rispetto del codice deontologico. Può convenire con il professionista associato la soluzione concordata della controversia in caso di pratica commerciale scorretta.

Il Collegio è convocato dal Presidente entro 15 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di qualunque fatto o circostanza disciplinarmente rilevante e contesta formalmente l’eventuale addebito al socio. Quest’ultimo, entro 15 giorni dal ricevimento dell’addebito, può presentare le proprie giustificazioni.

Decorso tale termine la Commissione può proporre al Comitato di Presidenza le seguenti sanzioni:

  • la censura, che consiste nel biasimo formale per trasgressioni di lieve entità;
  • la sospensione dall’Associazione fino a un massimo di due anni, in caso di abusi o mancanze che ledano il decoro e la dignità professionale.

indirizzo email: commissionegaranzia@aifesformazione.it

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